Art. 32, comma 12 - Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, da parte di associazioni rappresentative di categoria (di consorzi di tutela di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo) fissata nella misura massima di euro 1 milione (per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021).
Art. 7. Copertura finanziaria 1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, ivi inclusi quelli relativi alla gestione, sono a carico del capitolo 2370 di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, nella misura di euro 2,5 milioni a decorrere dall’annualità 2021.